PrestazioniPrima del pensionamento

Prima del pensionamento

Solo per gli iscritti alla Sezione II, in servizio o nominati tra il 1° ottobre 1994 il 30 settembre 2007 e iscritti alla previdenza complementare già prima del 28 aprile 1993, sono previste una serie di prestazioni prima del Pensionamento.

Anticipazione

Gli iscritti possono richiedere un' anticipazione della propria posizione:

  • per spese sanitarie, in qualsiasi momento e fino al 75% di quanto maturato
  • per l’acquisto o per lavori di restauro della prima casa per sé o per i figli, dopo otto anni di iscrizione e fino al 75% di quanto maturato
  • per ulteriori esigenze, dopo otto anni di iscrizione e fino al 30% di quanto maturato

Riscatto

In alcuni casi, l’iscritto al fondo può riscattare tutto o una parte di quanto accumulato. In particolare può:

  • riscattare il 50% della posizione individuale maturata in caso di: inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
  • riscattare il 100% della posizione individuale maturata in caso di: invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, a seguito di inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

In caso di assenza di contribuzione, l'iscritto può sempre decidere di mantenere la posizione individuale accantonata presso il fondo.

Inoltre, l'iscritto a seguito di dimissioni, licenziamento o cambio di attività può  riscattare l’intera posizione individuale maturata, ma  il trattamento fiscale applicato sarà meno faverovole rispetto agli altri casi in cui è previto il riscatto.

Decesso prima del pensionamento

In caso di decesso prima del pensionamento la  posizione individuale  viene riscattata dagli eredi o dai beneficiari designati. In assenza di questi la posizione è acquisita dal Fondo.

Trasferimento

Dopo due anni dall’adesione l’iscritto al fondo può decidere di trasferire l’intera posizione individuale in un’altra forma pensionistica. In caso in cui l'iscritto perda i requisiti di partecipazione al fondo, per esempio a seguito di un nuovo lavoro, può trasferire la sua posizione ad un altro Fondo pensione a prescindere dagli anni di permanenza.

Con il trasferimento cesserà ogni forma di contribuzione aziendale destinata alla previdenza complementare, inclusa quella per il finanziamento delle prestazioni sanitarie.

RITA - Rendita integrativa temporanea anticipata

Gli iscritti che hanno cessato l’attività lavorativa e che hanno almeno 20 anni di contributi versati alla previdenza obbligatoria e 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare, possono richiedere che le prestazioni pensionistiche siano erogate 5 anni prima del raggiungimento dell'età della pensione, attraverso la“Rendita integrativa temporanea anticipata “RITA”,

Gli iscritti che hanno cessato l’attività lavorativa, inoccupati per un periodo di 24 mesi e con 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare, possono richiedere la RITA 10 anni prima rispetto alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia.

L’erogazione della RITA avviene con frequenza trimestrale, è gratuita e si può richiedere la revoca.

Se non viene utilizzata l’intera posizione a titolo di RITA, per la porzione residua della posizione individuale, si può richiedere il riscatto, l’anticipazione e la prestazione pensionistica. In caso di trasferimento ad un altro fondo, la RITA viene revocata.

Prosecuzione della contribuzione

L’iscritto che ha maturato il diritto alla pensione complementare, può decidere di proseguire la contribuzione con modalità stabilite dal CdA. L’iscritto deciderà il momento di fruizione della pensione complementare.

 

Per maggiori informazioni leggi lo Statuto e il Regolamento del Fondo.